Fipe-Confcommercio prosegue nel proprio impegno per la prevenzione e la lotta all’abuso di alcol che dilaga tra i giovani. Il fenomeno baby gang riguarda l’intera società.
“Da anni ci siamo trasformati in controllori e cerchiamo di svolgere al meglio la nostra funzione sociale anche sostituendoci in molti casi alle figure famigliari. Siamo stati i primi ad avviare le campagne contro l’abuso di alcol ed ora, nel post pandemia, stiamo facendo un intenso lavoro di sensibilizzazione in tutti i locali associati della provincia.”
A parlare è Dania Sartorato, presidente di Fipe-Confcommercio e dell’Unione provinciale, che ha appena preso carta e penna per ricordare nuovamente, a tutti gli esercenti, le norme in materia di bevande alcoliche e le relative sanzioni.
“Come Fipe” - prosegue la presidente Sartorato – “abbiamo sempre posto come priorità la prevenzione ed abbiamo contribuito, nei locali o andando nelle scuole, collaborando con le forze dell’Ordine, a favorire la consapevolezza dei danni da abuso di alcol, assumendoci anche responsabilità sociali e umane che non ci competono esplicitamente. Un conto è essere un buon gestore che rispetta le norme, un conto è trasformarsi in controllore di un processo che va ben oltre le porte dei nostri locali. Le baby gang sono un fenomeno sociale generale che sta scoppiando nel post pandemia, che passa attraverso i social e che poggia sulla fragilità delle famiglie, iniziato ben prima del Covid. Per contrastarlo non serve far rimbalzare le colpe, ma un’alleanza tra tutti i soggetti: scuole, famiglie, istituzioni, azienda sanitaria. La complessità che stiamo vivendo ci chiede di ristabilire nuove relazioni e come Fipe diamo la massima disponibilità, in primis ai Sindaci che stanno affrontando il fenomeno con competenza e determinazione”.
“Se la norma è chiara, nelle pieghe si nasconde anche la possibilità di aggirarla da parte dei consumatori, mentre le sanzioni a carico dell’esercente sono rilevanti sotto tutti i punti di vista. Molti episodi nascono da varie furbizie amministrative e sappiamo bene che i gruppi di adolescenti delegano il maggiorenne all’acquisto, creando così una situazione in cui il problema non è il singolo, ma il gruppo, che sa aggirare le norme e mette in moto pericolose dinamiche di emulazione, con conseguente carico di responsabilità anche morale in capo all’esercente”.
I gestori sono soggetti al rispetto di varie norme con riflessi sia amministrativi che penali. In sintesi:
- SOMMINISTRAZIONE O VENDITA A MINORE DI ANNI 18 (illecito amministrativo)
L’art. 14-ter della L. n. 125/2001 così come modificato dall’art. 12 D.L. n. 14/2017 prescrive un divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18. L’esercente deve chiedere il documento di identità. L’inosservanza può comportare una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro. Se il fatto è commesso più di una volta si applica una sanzione pecuniaria più consistente (da 500 a 2.000 euro) e si prevede la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi.
- SOMMINISTRAZIONE A MINORE DI ANNI 16 (illecito penale)
Se la bevanda alcolica viene somministrata ad un minore di anni 16, in luogo pubblico o aperto al pubblico, l’operatore incorre in una responsabilità penale, che può comportare la condanna alla pena pecuniaria dell'ammenda da euro 516 a euro 2.582 o alla pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni, ovvero, alla pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi (cfr. art. 689 c.p., comma 1, e art. 52, comma 2, lettera b), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274), oltreché alla sospensione dall’esercizio (in caso di reiterazione è prevista altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000).
Ciò vale anche nei casi in cui la somministrazione al minore di anni 16 avvenga tramite un distributore automatico che non consenta la rilevazione dei dati anagrafici mediante sistemi di lettura ottica dei documenti.
- DIVIETO DI ADIBIRE MINORI DI ANNI 18 ALLA SOMMINISTRAZIONE AL MINUTO DI BEVANDE ALCOLICHE
Altri divieti riguardano la somministrazione di bevande alcoliche a persone che appaiano affette da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità o in stato di manifesta ubriachezza, pena la sospensione dell’esercizio.
Altro aspetto non di poco conto è l’obbligo di servizio, secondo il quale gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.
In tema di orari, è bene ricordare che sono tutt’ora in vigore, le norme regionali che vietano la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 03:00 alle ore 6:00, la violazione prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 Euro.