Il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, ha introdotto, per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una prestazione transitoria denominata “Assegno temporaneo per i figli minori” finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità per alcune categorie specificatamente individuate, in attesa dell’attuazione dell’assegno unico e universale che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei nuclei familiari con figli a carico, a partire dal 2022.
DESTINATARI DELL’ASSEGNO
Risultano destinatari dell’assegno temporaneo i lavoratori, che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF), di seguito specificati:
lavoratori autonomi;
disoccupati;
coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
titolari di pensione da lavoro autonomo;
nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF (Assegno Nucleo Familiare).
MISURA DELL’ASSEGNO TEMPORANEO
L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE, come da tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ai fini del godimento dell’assegno, i soggetti interessati potranno presentare domanda a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, attraverso i seguenti canali:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente alla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;
- presso gli istituti di patronato.
ATTENZIONE!
Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. In caso di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.
Per informazioni e consulenza potete rivolgervi alla Vostra Ascom di riferimento:
Castelfranco Veneto 0423 4235
Oderzo 0422 712882
Treviso 0422 5706 - Conegliano 0438 22221 – Mogliano Veneto 041 5905272 – Montebelluna 0423 300201
Vittorio Veneto 0438 555146