DOMANDE ENTRO IL 9.12.2021
Decreto MEF 10 settembre 2021 e Provvedimento Agenzia delle entrate n. 305784/2021 – Contributo a fondo perduto start up ex art. 1-ter del “Sostegni”
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 9 novembre, sono stati definite le regole per beneficiare del contributo a fondo perduto per i contribuenti colpiti dall’emergenza COVID-19 che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività di impresa è iniziata nel 2019.
La disposizione del decreto - approvata in sede di conversione e in accoglimento parziale di una specifica istanza di Confcommercio - prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa che, pur avendo attivato la partita IVA nel corso del 2018, dal registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio risulti che abbiano effettivamente iniziato l’attività nel 2019 e che:
- non essendo in possesso del requisito concernente la perdita di fatturato, non abbiano potuto accedere al contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del medesimo Decreto “Sostegni;
- siano in possesso degli altri requisiti e condizioni previste per l’accesso al contributo di cui all’art. 1 suddetto decreto tra cui il limite dei ricavi non deve essere superiori a 10 milioni di Euro.
Per accedere al beneficio è necessario presentare apposita domanda in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 9 dicembre 2021, direttamente o tramite intermediario.
L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa beneficiaria dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.
I contributi saranno erogati mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella domanda (intestato al codice fiscale del soggetto richiedente), o, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, riconosciuti nella loro totalità come crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante la presentazione del modello F24.