È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 il D.Lgs n. 104 del 27 giugno 2022 (c.d. Decreto Trasparenza) con il quale è stata data attuazione alla Direttiva Europea n. 1152/2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili in tutto il territorio dell’Unione Europea.

Il Decreto ha ampliato l’elenco delle informazioni che il datore di lavoro deve fornire per iscritto al lavoratore all’atto dell’assunzione, con l’obiettivo di garantire il diritto all’informazione sugli elementi essenziali, sulle condizioni del rapporto di lavoro e sulle relative tutele previste dalla legge, nonché dalla contrattazione collettiva applicata.

Le disposizioni introdotte dal Decreto e che, di seguito, illustreremo, entreranno in vigore a decorrere dal 13 agosto 2022 e riguarderanno tutti i rapporti di lavoro che verranno instaurati a partire da tale data.

Inoltre, le stesse informazioni dovranno essere fornite ai lavoratori già in forza alla data del 1° agosto 2022, su eventuale richiesta scritta degli stessi.

Si evidenzia che il Decreto dispone una serie di obblighi di informazione nei confronti dei lavoratori e che, in caso di mancata o non corretta attuazione delle disposizioni, sono previste delle pesanti sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che variano, a seconda della violazione, da 250 € a 1.500 € per ogni lavoratore interessato

I rapporti di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione sono i seguenti:

  • Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato, anche a tempo parziale;
  • Contratti di lavoro somministrato, contratti di lavoro intermittente (a chiamata), contratti di collaborazione coordinata e continuativa (sia organizzata dal committente che autonomamente da parte del collaboratore), contratti di prestazione occasionale (c.d. Prest.O);
  • Contratti di lavoro domestico.

Tutte le informazioni previste dal decreto dovranno essere comunicate a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente, in formato cartaceo oppure elettronico. Dovranno, inoltre, essere conservate e rese accessibili, su richiesta del lavoratore, in qualsiasi momento. Il datore di lavoro dovrà conservare la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.

 

Per informazioni e consulenza potete rivolgervi alla Vostra Ascom di riferimento:

Castelfranco Veneto 0423 4235

Oderzo 0422 712882

Treviso 0422 5706

Vittorio Veneto 0438 555146

 

 

bando "il Veneto artigiano" anno 2022

incentivi per la partecipazione a fiere internazionali organizzate in Italia