Con D.L. n. 127 del 21 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 settembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha introdotto nuove misure urgenti per rafforzare la sicurezza nello svolgimento dell’attività lavorativa, sia nel pubblico che nel privato, mediante l’estensione dell’ambito di applicazione del Green Pass ed il rafforzamento del sistema di screening.
Di seguito si evidenziano le principali novità:
Con decorrenza dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza (salvo proroghe), chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro in cui svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19 (green pass).
Si ricorda che il green pass si ottiene nei casi di avvenuta vaccinazione, test molecolare o rapido negativo, oppure a seguito di guarigione da COVID-19.
SOGGETTI OBBLIGATI
L’obbligo è in capo a tutti coloro che svolgano un’attività lavorativa, a prescindere dalla forma contrattuale; quindi, non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i titolari, i lavoratori autonomi, i tirocinanti (stagisti), i collaboratori, i consulenti, chi svolge attività di formazione o volontariato, chi svolge attività sulla base di un contratto di appalto o somministrazione di lavoro, ecc..
SOGGETTI NON OBBLIGATI
Non sono soggetti all’obbligo i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Le persone che svolgono la loro attività lavorativa con modalità di lavoro agile (cosidetto “smartworking”), non sono, invece, tenute ad esibire il green pass se l’esecuzione della prestazione non comporta l’accesso ai luoghi di lavoro. A riguardo si precisa che il mancato possesso del green pass non implica il diritto alla trasformazione del rapporto in modalità “agile”.
LAVORATORI PRIVI DI CERTIFICAZIONE
I lavoratori che comunichino di non essere in possesso di green pass o ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Il lavoratore si considera sospeso. La sospensione dal lavoro non comporta conseguenze disciplinari e resta fermo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso.
Le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata di un lavoratore perché sprovvisto di green pass, potranno provvedere alla sua sostituzione con altro lavoratore assunto per un periodo massimo di 20 giorni, con due tranche da 10 giorni ciascuna. La sostituzione sarà, comunque, possibile non oltre il 31 dicembre 2021.
CONTROLLI
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Per i lavoratori esterni tale verifica è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
I datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, dovranno:
- Individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento;
- Definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
La verifica deve avvenire con le modalità previste dall’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021, per cui “…la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione”.
SISTEMA SANZIONATORIO
In caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possedere e di esibire il green pass, il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa da € 600 ad € 1500. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di applicare le sanzioni disciplinari, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL applicato.
In caso di violazione delle disposizioni relative all’obbligo di verifica del green pass o di mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto, il datore di lavoro è punito con la sanzione da € 400 ad € 1000.
Le sanzioni sono irrogate dal prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al prefetto gli atti relativi alla violazione.
VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE
In caso di vaccinazione:
- per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno, fino alla dose successiva;
- nei casi di seconda dose e dose unica per infezione precedente alla vaccinazione o infezione successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima dose, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e sarà valida per 12 mesi dalla data di somministrazione;
- nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e sarà valida per 12 mesi.
Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo.
Il Governo, inoltre, ha chiarito che, con un distinto provvedimento, sarà prolungata a 72 ore la validità dei green pass connessi a test antigenici molecolari (attualmente la validità è di 48 ore).
Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).
ATTENZIONE: a partire dal 19 settembre 2021, la validità delle Certificazioni verdi Covid-19 già emesse per completamento del ciclo vaccinale verrà automaticamente portata a 12 mesi. L'App di verifica applicherà i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambierà, anche se nella certificazione vi è ancora scritto "Validità in Italia: 9 mesi". Per un breve periodo transitorio, anche le nuove Certificazioni potrebbero riportare scritto "Validità in Italia: 9 mesi", ma saranno comunque valide 12 mesi.
COSTO DEI TAMPONI
Il costo dei tamponi NON è a carico dei datori di lavoro.
Le farmacie sono tenute ad assicurare la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzi calmierati. Viene istituito un fondo destinato a finanziare l’esecuzione gratuita dei test molecolari ed antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizioni di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.