Nell’ambito del decreto “crescita” (L. 28 giugno 2019 n. 58) il Legislatore ha rivisto la disciplina dell’obbligo di pubblicità previsto per i soggetti che percepiscono “vantaggi economici” di natura pubblica, introdotta dalla legge annuale della concorrenza per il 2017. A partire dall’esercizio finanziario 2018 è stato introdotto quindi un obbligo informativo, da adempiere entro il 30 giugno di ogni anno, a carico di associazioni e imprese in ordine a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti, nell’esercizio finanziario precedente” da parte di ogni amministrazione pubblica (statale o territoriale), compresi, tra gli altri, le Camere di commercio e gli Enti pubblici non economici (cfr. art. 1, comma 2, D.Lgs n. 165/2001 e art. 2-bis D.Lgs n. 33/2013) che CUMULATIVAMENTE SUPERANO LA SOGLIA DI 10 MILA EURO.
In sede di conversione in legge del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture” era stato approvato un emendamento che prorogava al 1 gennaio 2022 il termine di decorrenza delle sanzioni per l’anno 2021 relative all’inosservanza degli obblighi di trasparenza in ordine alle erogazioni pubbliche ricevute da Associazioni e imprese di cui all’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124/2017.
La legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. Milleproroghe) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 e in vigore dal 1° marzo 2022 proroga i termini relativi alle sanzioni per inadempimento degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche, previste dall’art. 1 comma 125-ter della legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza - 2017).
In particolare:
- le sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021 (riferite alle erogazioni ricevute nell’anno 2020), si applicano dal 1° luglio 2022;
- le sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2022 (riferite alle erogazioni ricevute nell’anno 2021), si applicano dal 1° gennaio 2023.
IN SINTESI
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PUBBLICITA'
L’obbligo di pubblicizzare gli aiuti ricevuti (di seguito identificheremo quali sono) riguarda:
- Società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- Società di persone (Snc, Sas);
- Imprese individuali (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- Società cooperative (incluse le cooperative sociali);
- Enti commerciali.
Sono esclusi gli esercenti arti e professioni.
AIUTI E/O CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICIZZAZIONE
- Stato;
- Enti locali: Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
- Istituzioni universitarie;
- Istituti autonomi case popolari;
- Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
- Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL);
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- Agenzie fiscali;
- Società a controllo pubblico.
A titolo di:
- sovvenzioni;
- sussidi;
- contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
- vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a
- condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Esclusioni dall’obbligo di pubblicizzazione:
Non sono oggetto di pubblicizzazione:
- Somme percepite dai soggetti sopra elencati a fronte di prestazioni di servizio o cessione di beni
- Contributi, sovvenzioni o aiuti rilevanti, la cui somma complessiva percepita nell’anno non supera 10 mila euro
- Gli aiuti di carattere generale
CRITERIO DI PUBBLICIZZAZIONE
In linea generale contributi, sovvenzioni o aiuti dovranno essere indicati secondo il principio di cassa: per alcune fattispecie non sarà possibile utilizzare tale principio per cui si avrà riguardo all’anno di fruizione o di concessione.
DOVE SI PUBBLICIZZANO
- Società di capitali e altri soggetti tenuti alla redazione del bilancio in forma ordinaria: l’obbligo di pubblicizzare viene assolto in nota integrativa;
- Soggetti diversi dai precedenti: l’obbligo di pubblicizzare viene assolto mediante pubblicazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla percezione degli aiuti sul proprio sito internet. In mancanza di proprio sito internet sul sito dell’Associazione di categoria di appartenenza.
COME SI PUBBLICIZZANO
Secondo le disposizioni normative per ogni aiuto, sovvenzione o contributo devono essere indicati:
- Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- Denominazione del soggetto erogante;
- Somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- Data di incasso;
- Causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate. (es. "la società ha ricevuto nel corso del 2020 aiuti di stato pubblicati sul RNA sezione Trasparenza").
COVID-19 GLI AIUTI RICEVUTI DALLE IMPRESE
Nel corso del 2020 sono stati erogati, sotto diverse forme, contributi, sovvenzioni e aiuti: contributi a fondo perduto, garanzie a copertura di mutui, crediti d’imposta ecc. dallo Stato, dalle Agenzie fiscali, dalle Regioni, dalle CCIAA e dai Comuni. Tali aiuti sono stati ricompresi in buona parte nell’ambito del “temporary framework” europeo e nel regime “De Minimis”.
REGIME SANZIONATORIO
La norma prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
- La sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
- La sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
Per chiarimenti e supporto agli associati resta a disposizione la Vostra Ascom di riferimento:
Castelfranco Veneto T. 0423 4235
Oderzo T. 0422 712882
Treviso T. 0422 5706 – Conegliano T. 0438 22221 – Mogliano Veneto T. 041 5905272 – Montebelluna T. 0423 300201
Vittorio Veneto T. 0438 555146.